Coronavirus F.A.Q.

Cerchiamo di stare a casa: www.sef-italia.it/index.php/2020/03/12/cerchiamo-di-stare-a-casa/

Gentile Tecnico e Spett.le Centro Ippico,
siamo a tua disposizione anche in questi giorni di emergenza sanitaria per chiarire i tuoi dubbi e le tue perplessità.
Ribadiamo l’invito fatto dal Governo e dalle Istituzione invitando tutti coloro che possano a rimanere presso la loro abitazione.
Ovviamente non dobbiamo dimenticare che abbandonare o maltrattare un cavallo è un reato penale.
Pertanto viste le continue richieste pervenute alleghiamo alla presente la lettera dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta alla nota prot. n. 2303 datata 10 marzo 2020 della Federazione Italiana Sport Equestri, circa la richiesta di chiarimenti sullo spostamento da casa/maneggio e ritorno.
La lettera precisa che lo spostamento casa/maneggio e ritorno è consentito al proprietario ovvero al detentore ovvero all’affidatario dell’animale, solo ed esclusivamente per provvedere alle cure e alla salute del cavallo, ospitato presso il maneggio, quale esigenza indifferibile.
Tale persona dovrà munirsi di autocertificazione, rientrando la fattispecie in quelle previste dall’art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020, e dalla Direttiva del Ministro dell’Interno dell’8 marzo 2020.
Ricordiamo inoltre che collaboratori sportivi, collaboratori amministrativo-gestionali, maniscalchi, istruttori, tecnici e veterinari sono invece lavoratori pertanto devono utilizzare l’autocertificazione in allegato per i lavoratori.

Si allega lettera Ufficio per la Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si allega autodichiarazione per lo spostamento per la salute del cavallo.

Si allega anche autodichiarazione per lo spostamento per lavoro.

AGGIORNAMENTO AL 10 MARZO 2020

F.A.Q.

 Al fine di agevolare i nostri centri affiliati, i nostri tecnici ed i nostri tesserati nella risoluzione delle problematiche relative all’emergenza Covid-19 e alla luce dell’ultimo DPCM dell’9 marzo 2020, la SEF da dei consigli su varie problematiche e dubbi comuni e pertanto ha realizzato delle FAQ con domande e risposte ai quesiti più frequenti.

Si ritiene importante precisare che la SEF fornisce un semplice consiglio non vincolante sull’interpretazione dei provvedimenti dell’Autorità, si invita pertanto ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto non solo dai DPCM, ma anche a eventuali ordinanze di Autorità locali.

1.    Domanda: All’art. 1 comma 3 del DPCM del 9 marzo 2020 si trova scritto: “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro” cosa significa?

Risposta: Riteniamo che questo punto del DPCM vada interpretato come chiarito sul sito dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

È raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

Pertanto riteniamo che i nostri Centri Ippici possano svolgere l’attività sotto forma di lezioni individuali purché svolte all’aperto.

2.    Domanda: I privati proprietari e/o responsabili e/o utilizzatori e/o detentori di cavalli (es. fida e mezza fida) possono recarsi a muovere i loro cavalli circolando all’interno della zona rossa?

Risposta: A seguito della firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, la SEF ha sentito l’Ufficio Sport del Governo, per dare una prima indicazione ad atleti e/o proprietari e/o utilizzatori e/o detentori e/o responsabili di cavalli ospitati presso i maneggi. 

Queste figure, in caso di impossibilità da parte del gestore del maneggio di accudire e muovere tutti i cavalli, possono recarsi presso il circolo per governare e muovere i propri cavalli e garantire il benessere degli stessi, con l’avvertenza di chiarire, ove fermati dalle Forze dell’Ordine, che il cavallo ha necessità di cure quotidiane.

Riteniamo che il governo del cavallo ed il suo movimento, per garantirne il suo benessere, ed evitare ripercussioni sulla sua salute giustifichino lo spostamento casa/maneggio o casa/scuderia.

La SEF Italia ha predisposto una bozza di autodichiarazione, disponibile sul sito, che suggeriamo di compilare da parte del diretto interessato e proporre agli Agenti accertatori. Precisiamo che non è una soluzione concordata con le Autorità competenti, ma un suggerimento che forniamo, nella consapevolezza che i cavalli non possono essere abbandonati o dimenticati, stante le malattie che ne possono derivare (es. coliche). Comunque raccomandiamo serietà e senso di responsabilità negli spostamenti che siano effettivamente dettati da situazioni di necessità.

(Scarica il modulo di dichiarazione per andare al centro ippico in word)

(Scarica il modulo di dichiarazione per andare al centro ippico in PDF)

3.    Domanda: Si possono organizzare stages o concorsi sociali? 

Risposta: Il DPCM dell’9 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile prossimo  gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Pertano riteniamo opportuno consigliare i nostri centri affiliati in ogni parte d’Italia di non effettuare stages o concorsi sociali.

4.    Domanda: È necessaria la presenza del medico nelle Associazioni ?

Risposta: L’obbligo del controllo medico [art. 1/ d e 2 / lettera G del DPCM dell’8 marzo 2020 e art. 1 comma 3 del DPCM dell’9 marzo 2020] si ritiene una prescrizione limitata agli Sport dove le associazioni hanno un medico sociale. I nostri centri affiliati non sono dotati di un medico sociale pertanto si ritiene siano esonerati da questa prescrizione.

5.    Domanda: Bisogna sospendere le lezioni della scuola?

Risposta: Dal 10 marzo fino al 3 aprile sull’intero territorio nazionale sono applicate le disposizioni dal art. 1 comma 1 lettera s):

  1. s) sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;

Ma anche quanto previsto all’art. 1 comma 3 del DPCM del 9 marzo 2020 dove si trova scritto: “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

Riteniamo che questo punto del DPCM vada interpretato come chiarito sul sito dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

È raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.”

Pertanto riteniamo che i nostri Centri Ippici possano svolgere l’attività sotto forma di lezioni individuali purché svolte all’aperto.

6.    Domanda: L’assicurazione copre i tesserati che montano a cavallo in questo periodo, in considerazione dell’emissione di un comunicato di sospensione delle attività?

Risposta: In ogni caso la copertura assicurativa è sempre in vigore ed operante anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

7.    Domanda: Riguardo al divieto di uscire dalle zone rosse, se abito in una zona rossa ed ho il cavallo in una zona non rossa posso recarmi dal mio cavallo?

Risposta: L’art. 1 comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020 recita:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

Pertano non sussiste più l’impedimento di uscire o entrare dalle zone rosse in quanto adesso il decreto è stato esteso sull’intero territorio nazionale ma rimane in vigore la disposizione dell’art. 1 comma 1 lettera a):

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

Pertanto tutti i movimenti che avvengo entro il territorio nazionale dal 10 marzo al 3 aprile 2020 devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

8. Domanda: Quali persone possono accedere alle strutture del centro ippico?

 Risposta: Riteniamo che possano accedere al centro ippico coloro che debbano svolgere un lavoro o governare i cavalli o muoverli, pertanto diamo un elenco non esaustivo di coloro che potrebbero avere necessità di accedere al centro ippico:

  1.        Presidente, segretario e consiglieri;
  2.        Veterinari e Maniscalchi;
  3.        Personale dipendende;
  4.        Collaboratori sportivi;
  5.        Proprietari di cavalli;
  6.        Responsabili di cavalli (es. fida e mezza fida);
  7.        Tesserati a cui sono affidati cavalli della scuola;
  8.        Ditte esterne;
  9.        Personale della sicurezza.