Obbligo fatture elettroniche dal 1/1/2019 per i soggetti passivi IVA (comma 909 punti 3-7)

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti passivi IVA, con esclusione quindi delle associazioni titolari di solo codice fiscale.

A partire dal 01/01/2019 viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le operazioni di cessione di beni e le prestazioni di servizi, e le relative note di variazioni, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato italiano.

Gli operatori economici potranno provvedere alla trasmissione anche attraverso intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali (privati cittadini o enti titolari di solo codice fiscale) saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: una copia della fattura elettronica o una sua copia analogica sarà messa a disposizione del consumatore finale direttamente da chi emette la fattura, salvo che il consumatore finale non rinunci esplicitamente a tale modalità di consegna.

Gli obblighi di conservazione si intendono assolti per le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi da tali disposizioni i soggetti passivi che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio ( art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014).

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *