Trasporto Equidi DPA

Il regolamento CEE 1/2005 stabilisce al punto 12 che il trasporto di un animale destinato alla produzione di alimenti – DPA sia sempre da considerarsi a scopo di lucro. La normativa europea è stata ripresa da due decreti ministeriali: 29.12.2009 e 09.10.2007 in materia di anagrafe equina, che ribadiscono che il trasporto di equidi da macello è horse-473093_1280-966b6668sempre considerato “”per fini economici”” per il semplice fatto di essere comunque classificati come DPA (destinati al consumo umano).
Ciò a prescindere dal fatto che si voglia portare il cavallo al macello o a farsi un giro in passeggiata: anche il privato che ha un cavallo la cui destinazione finale è il consumo umano (D.P.A.) deve considerare il trasporto per fini economici e quindi rientrante nel campo di applicazione del regolamento CEE e quindi necessita di tutte le autorizzazioni.

Può sembrare eccessivo ma evidentemente il legislatore europeo vuole che vi sia netta distinzione tra cavalli destinati ad uso sportivo, diporto, maneggio etc. e cavalli destinati al macello, oltre a stabilire regolamentazioni molto rigide per le strutture che ospitano animali DPA, ne regolamenta anche la movimentazione impedendo di fatto il trasporto privato.

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